Associazione

Statuti

Linee direttive

Rapporti di attività

Statuti

Art. 1 Denominazione

L’associazione con il nome «Transgender Network Switzerland» (TGNS) è costituita nel rispetto del codice civile (art. 60 segg.). La sede legale dell’associazione è a Zurigo.

Art. 2 Scopi dell’associazione

L’associazione Transgender Network Switzerland (TGNS) rappresenta gli interessi delle persone trans, favorendone il networking con gruppi/organizzazioni affini e promuovendo lo scambio di informazioni tra le persone trans e il loro ambiente per quanto attiene al tema trans. L’associazione intende per persone trans tutte le persone che non si identificano o non si identificano pienamente con il sesso che è stato loro assegnato alla nascita, comprese le persone con identità di genere binarie e non binarie. Le attività dell’associazione e i suoi scopi concernono in primo luogo la Svizzera, cercando però anche di instaurare una rete di contatti e una cooperazione internazionali.

Per raggiungere i suoi scopi l’associazione può prendere provvedimenti legali.

TGNS non persegue alcuno scopo commerciale e non è un’associazione a scopo di lucro.

Art. 3 Membri

Sono ammessi a far parte dell’associazione singole persone (membri singoli) come pure gruppi e organizzazioni (membri collettivi) che condividono gli scopi dell’associazione.

Art. 4 Adesione, recesso, esclusione

È possibile aderire all’associazione in qualsiasi momento presentando una domanda al consiglio direttivo, che può accettare o respingere la domanda. Se il consiglio direttivo respinge una domanda di adesione, la persona/organizzazione interessata può richiedere che l’assemblea generale si pronunci in merito.

I membri possono recedere dall’associazione in ogni momento. Se la recessione avviene tre mesi dopo l’assemblea generale annuale, la quota sociale per l’anno in corso rimane dovuta.

Il comitato direttivo può escludere una persona qualora non abbia pagato la quota annua entro 20 giorni dopo il secondo richiamo. Una riadesione all’associazione è possibile dopo aver versato la quota annua.

Il comitato direttivo può decidere in merito all’esclusione di una persona senza indicare i motivi. Il membro escluso può richiedere che l’assemblea generale si pronunci in merito.

 Art. 5 Organi sociali

L’associazione si compone dei seguenti organi:      

  • assemblea generale;
  • comitato direttivo;
  • gruppi di lavoro.

Se non previsto altrimenti dagli statuti o dalla legge, gli organi decidono con la maggioranza semplice.

Art. 6 Assemblea generale

L’assemblea è l’organo supremo dell’associazione e stabilisce le attività dell’associazione, in particolare quelle dei gruppi di lavoro, ed è responsabile della supervisione delle attività degli altri organi. L’assemblea generale elegge il presidente e il comitato direttivo e ne approva il rapporto sulla gestione. L’assemblea approva inoltre il bilancio consuntivo e il preventivo annuali dell’associazione e dei gruppi di lavoro come anche il rendiconto predisposto dal comitato direttivo e dal presidente. L’assemblea decreta la modifica degli statuti o lo scioglimento dell’associazione con il voto favorevole di due terzi dei membri.

L’assemblea viene convocata dal comitato direttivo almeno una volta all’anno. L’avviso di convocazione viene inviato con lettera semplice ai membri almeno 30 giorni prima della data fissata per l’assemblea generale, e contiene l’ordine del giorno. Proposte o questioni divergenti importanti relative agli scopi, alle attività o al funzionamento dell’associazione possono essere sottoposte dai membri all’assemblea generale.

Le proposte all’attenzione dell’assemblea generale devono essere inoltrate per iscritto al comitato direttivo al più tardi dieci giorni lavorativi prima della data prevista per l’assemblea. Per l’entrata in merito di proposte presentate dopo questo termine occorre il voto favorevole di due terzi dei membri presenti all’assemblea generale.

Ogni membro ha diritto di esprimere un solo voto in sede di votazione e può presentare una sola delega in sostituzione di un membro collettivo. I membri singoli e i membri collettivi dispongono di un solo voto.

Art. 7 Comitato direttivo

L’associazione è amministrata da un comitato direttivo, che guida l’associazione in conformità agli statuti e alle decisioni dell’assemblea generale. È responsabile in particolare del coordinamento degli altri organi e della comunicazione interna dell’associazione. Il comitato direttivo rappresenta l’associazione di fronte alle autorità ed è il suo portavoce ufficiale.

Il comitato direttivo è composto, se possibile, da almeno tre fino a un massimo nove membri e cerca di rappresentare le diverse lingue nazionali, le varie forme di vita e ogni gruppo di lavoro. Possono diventare membri del comitato direttivo solo persone fisiche membri dell’associazione e sostenendo pienamente gli obiettivi dell’associazione.

Il comitato direttivo prevede un presidente, e la presidenza può essere assunta da una o due persone membri del comitato direttivo elette direttamente dall’assemblea generale. Altrimenti il comitato direttivo si può autocostituire.

I membri del comitato direttivo svolgono la propria attività a titolo onorifico e, in linea generale, non hanno diritto ad alcun rimborso delle spese. Per attività particolari svolta da singoli membri del comitato direttivo può essere versata una congrua indennità.

Art. 8 Gruppi di lavoro

L’assemblea definisce in quali settori impiegare i gruppi di lavoro per raggiungere gli scopi dell’associazione. Il comitato direttivo è autorizzato a creare gruppi di lavoro ad hoc se un progetto dura meno di un anno.

L’assemblea generale fissa le basi fondamentali sotto il profilo del contenuto e i principi d’attività dei gruppi di lavoro. Inoltre approva il bilancio consuntivo e preventivo e il finanziamento di ogni singolo gruppo di lavoro.

Art. 9 Finanziamento

Le entrate dell’associazione provengono da:

  • quote versate dai membri;
  • donazioni volontarie;
  • entrate riconducibili alle attività dell’associazione;
  • legati;
  • donazioni pubbliche.

La quota sociale annua di adesione è di:

  • Per membri singoli < 16 anni: gratis
  • Per membri singoli di età compresa tra 16 e 25 e, all’occorrenza, a seconda della situazione finanziaria (segnatamente studenti/esse, persone in formazione, persone che beneficiano di un’indennità AI/AVS/aiuto sociale): CHF 30.–.
  • Per singoli membri > 25 anni: CHF 90.–
  • Per membri promotori: CHF 300.–
  • Per membri collettivi: CHF 90.-

Il cambiamento dell’importo della quota sociale di adesione viene deciso dall’assemblea generale.

Membri attivi per i quali la quota sociale di adesione rappresenta un onere finanziario eccessivo possono richiedere il condono della quota di adesione al comitato direttivo, che deciderà in merito.

Art. 10 Responsabilità

L’associazione risponde delle obbligazioni del patrimonio sociale. È esclusa qualsiasi garanzia personale dei membri e del collettivo.

Art. 11 Cessazione

I mezzi finanziari rimasti dopo lo scioglimento dell’associazione non saranno ripartiti tra i membri bensì saranno versati a una o più istituzioni con attività affini con sede in Svizzera ed esenti da imposta. L’assemblea generale deciderà a quale istituzione destinare questi fondi.

Art. 12 Lingue

In caso di differenze statutarie tra le versioni in lingue diverse fa stato la versione in lingua tedesca.

Art. 13 Entrata in vigore

Questi statuti sono stati varati ed entrati in vigore il 21 agosto 2010.

Gli statuti sono stati sottoposti a revisione il 25 marzo 2017, data in cui sono entrati in vigore.

Gli statuti sono stati sottoposti a revisione il 29 aprile 2023 (§§ 2, 7 e 9). Le modifiche ai §§ 2 e 7 sono entrati in vigore il 29 aprile 2023, le modifiche al § 9 il 1° gennaio 2024.

Linee direttive

Transgender Network Switzerland (TGNS) è l’organizzazione di e per persone trans che opera su scala nazionale. Trans sta per transgender e tutte le altre persone che non si identificano – o solo in parte – con il sesso assegnatogli alla nascita.

L’associazione TGNS rappresenta gli interessi di persone trans nei confronti di politica, autorità e opinione pubblica. Inoltre è l’intermediario nazionale per tutto ciò che riguarda il tema trans. TGNS si impegna affinché le persone trans vengano accettate da una società dove tutti possono vivere la propria identità di sesso in modo naturale e senza subire penalizzazioni. In qualità di forum per persone, organizzazioni e associazioni vicine al tema trans, TGNS si adopera a favore di una società varia.

Per raggiungere l’uguaglianza giuridica e quotidiana delle persone trans all’interno della società occorre superare ogni discriminazione. A questo scopo TGNS opera attivamente per abbattere penalizzazioni, pregiudizi e disinformazione collegati al tema trans mediante attività politiche, lavoro di consulenza e di visibilità mediante informazione. TGNS collabora con specialisti, enti, il mondo politico e del lavoro. Gli specialisti interni mettono a disposizione la propria esperienza all’associazione, ad esempio al centro di consulenza TGNS e alla consulenza giuridica.

TGNS cerca la collaborazione con altre associazioni impegnate nella creazione di una società giusta per portare avanti un lavoro di abbattimento di discriminazioni.

Rapporti di attività

I rapporti di attività sono disponibili solo in tedesco e francese.