Aspetti legali

1. Informazioni generali
2. Prima della modifica del nome
3. Cambiamento del nome
4. Cambiamento della registrazione del sesso ufficiale (stato civile)
5. Cassa malati
6. Bambini e adolescenti (minorenni)
7. Asilo
8. Mondo del lavoro
9. Discriminazioni/violenza
10.
Letteratura

Il seguente documento è stato scritto sulla base di informazioni più aggiornate ed accurate possibile. Purtroppo capita ancora troppo spesso che le persone trans debbano lottare per affermare diritti che dovrebbero essere riconosciuti loro automaticamente.

Tutte le persone trans che:

  • sono cittadini svizzeri ma non risiedono in Svizzera;
  • non hanno (o non hanno solamente) la cittadinanza svizzera ma vivono in Svizzera;
  • sono affiliate a una cassa malati in Svizzera ma non vivono in Svizzera;
  • risiedono in Svizzera ma hanno un’assicurazione malattie estera

possono fare riferimento alle informazioni che seguono, fermo restando che quanto contenuto in questo documento non sarà sempre applicabile alla lettera. In questi casi consigliamo di richiedere una consulenza personalizzata.

Le persone con minimo vitale possono chiedere di essere esentate dai costi dei procedimenti giudiziari. Inoltre, qualora il caso sia complesso, è possibile ottenere l’esenzione anche dalle spese relative agli onorari del proprio legale.

TGNS sarà felice di aiutarvi a trovare un avvocato competente e trans friendly.

TGNS declina ogni responsabilità derivante dalle informazioni contenute nel presente documento.

1. Informazioni generali

Ogni individuo ha il diritto di vivere secondo la propria identità di genere. Per esempio, un uomo trans ha il diritto di indossare abiti maschili, di essere chiamato «fratello» o «Signore», di ricevere la posta con l’intestazione «Signore» o di utilizzare il bagno degli uomini. Le persone non binarie hanno in diritto di utilizzare il nome che preferiscono ed essere chiamate con questo nome. Tale diritto sussiste anche senza che sia necessario un cambiamento del nome o della registrazione del sesso ufficiale, a prescindere che si segua una terapia ormonale o che ci si sia sottoposti a un’operazione.

2. Prima del cambiamento del nome

In Svizzera, l’uso di un nome (non ufficiale) diverso dal proprio originario è consentito anche prima che venga effettuato il cambiamento ufficiale del nome. L’uso del proprio nome di origine (nome ufficiale) è obbligatorio solo nei rapporti con le autorità.

Ciò significa che il nuovo nome, anche prima del suo cambiamento ufficiale, può essere utilizzato per richiedere abbonamenti a giornali, iscrizioni, per un conto bancario, in un contratto di affitto ecc.

Il nuovo nome, prima del cambiamento ufficiale, non potrà invece essere utilizzato in documenti come il passaporto, la carta d’identità, la licenza di condurre ecc.

3. Cambiamento del nome

In Svizzera, è possibile richiedere il cambiamento del nome senza che sia necessario l’adeguamento del sesso ufficiale.

Per cambiamenti di nome e della registrazione del sesso ufficiale in contemporanea, si vedi il punto 4 – Cambiamento della registrazione del sesso ufficiale (stato civile)).

Per il cambiamento del nome, è necessario rivolgersi all’amministrazione del Cantone in cui si è domiciliati (art. 30 cpv. 1 del Codice civile svizzero). L’indirizzo esatto dell’ufficio competente si trova sul sito web del Cantone, nella scheda «cambiamento del nome» (Ticino). I costi variano ma di solito ammontano a circa CHF 300. Generalmente, il periodo di attesa per l’attuazione del cambio di nome è di alcuni mesi.

I requisiti variano da Cantone a Cantone. A seconda delle circostanze, è addirittura consigliato trasferirsi in un altro Cantone. Spesso le autorità richiedono un documento di un medico specializzato che confermi che la persona richiedente è una persona trans. Alcuni Cantoni esigevano una terapia ormonale, anche se nessuno è obbligato a sottoporsi a tale terapia, come secondo la decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo (si veda EGMR, A.P., Garçon an Nicot, v. France, arrêt du 6.4.2017, Requête nos 79885/12, 52471/13 et 5296/13.

Raramente viene richiesto che un requisito sia soddisfatto per un determinato periodo di tempo: può essere richiesto, per esempio, che una persona dimostri di aver usato il nuovo nome per almeno due anni prima di presentare la domanda per il cambiamento del nome.

Il Cantone di Berna ha stabilito che non si può fissare alcun periodo minimo (Polizei- und Militärdirektion Bern, Entscheid vom 13.10.2011, BC 138/11, pubblicato in FamPra.ch 1 (2012) No. 1, pagine 140–148).

Per quanto a nostra conoscenza, sempre ai fini del cambiamento del nome, non è mai richiesto come condizione aver eseguito un’operazione chirurgica, essere sigle o non avere figli.

Anche i minorenni hanno il diritto di modificare il proprio nome. In realtà, non è prevista dalla normativa applicabile un’età minima prima della quale non sarebbe possibile richiedere il cambiamento del nome, è sufficiente essere capace di discernimento. Non è necessario il consenso dei genitori.

Anche le persone che non hanno nazionalità svizzera ma risiedono in Svizzera possono richiedere il cambiamento del nome all’ufficio competente del Cantone di residenza. Tuttavia, prima di effettuare tale richiesta, si raccomanda di verificare che il proprio Paese di origine riconosca la decisione di accoglimento della richiesta di cambiamento del nome approvata dalle autorità svizzere. Infatti, alcuni Stati si rifiutano di riportare il nuovo nome nei relativi documenti di identità nonostante il nuovo nome sia stato ufficialmente riconosciuto in Svizzera. Generalmente, l’ambasciata del Paese di origine è in grado di fornire informazioni al riguardo.

In Svizzera, è consentito avere un nome che valga sia per il sesso maschile sia per quello femminile. In questo caso, non è obbligatorio avere un secondo nome che indichi il sesso maschile o femminile. Anche le persone trans hanno il diritto di scegliere liberamente il nome che desiderano, a condizione che si tratti di un nome vero e proprio (si veda in particolare la seguente decisione: Tribunal administratif du Canton de Vaud, Arrêt du 18.10.2006, GE.2005.0219, pubblicato in FamPra.ch 8 (2007) No. 29, pagine 366–369). Le persone non binarie hanno diritto di scegliere un nome che non sia chiaramente identificabile come maschile o femminile, due o più nomi, che presentano una combinazione a scelta tra nomi maschili, femminili e neutri dal punto di vista del genere

Quando è invece il cognome a esprimere l’appartenenza al sesso maschile o femminile (come avviene per i cognomi slavi o scandinavi), dovrebbe essere cambiato contemporaneamente al nome.

Nel caso di cambiamento del nome senza cambiamento della registrazione del sesso ufficiale, il sesso rimane quello assegnato alla nascita. Pertanto, è possibile, per esempio, che una donna trans sia ufficialmente registrata nei documenti ufficiali come «Cecilia dell’Acqua: uomo». Tuttavia le persone trans non sono tenute ad accettare le formulazioni che possono violare la protezione dei dati e rivelare la loro identità, (ad esempio, l’intestazione di una lettera come «Sig. Cecilia dell’Acqua»). Solo la persona direttamente interessata può decidere di rivelare o meno la propria identità.

4. Cambiamento della registrazione del sesso ufficiale (stato civile)

Il sesso iscritto nel registro dello stato civile e, se desiderato, anche il nome, possono essere modificati semplicemente e (nella maggior parte dei casi) rapidamente. Per maggiori informazioni, cliccare qui.

Per il cambiamento del nome senza modificare il sesso iscritto nel registro dello stato civile: si vedano le informazioni al punto 3. Cambiamento del nome

Effetti

A seguito del cambiamento della registrazione del sesso ufficiale, tutti i contratti conclusi con i dati anagrafici precedenti restano validi (contratto di lavoro, di locazione, abbonamento telefonico, ecc.).

Dopo aver cambiato i dati personali, è possibile sposarsi o unirsi civilmente alle stesse condizioni di qualsiasi persona che non sia trans. Così, una donna trans può sposarsi con un uomo o scegliere l’unione domestica registrata con una donna, e un uomo trans può sposarsi con una donna o scegliere l’unione domestica registrata con un uomo. Il cambiamento della registrazione del sesso ufficiale non ha alcun effetto giuridico sul legame tra la persona trans e i suoi figli nati prima del cambio di stato civile. Non è legale, per esempio, sottrarre la custodia di un bambino ad una persona trans a causa del cambiamento della registrazione del sesso ufficiale, o privarla del diritto di visita. Un uomo trans sarà automaticamente il padre dei figli del proprio coniuge o dei bambini adottati assieme al coniuge.

Ecco una lista non esaustiva dei documenti da modificare e dei cambiamenti da effettuare a seguito del nuovo stato civile:

  • passaporto e carta d’identità, permesso di soggiorno. licenza di condurre, licenza di circolazione;
  • certificato di assicurazione AVS-AI, tessera svizzera di assicurazione malattie;
  • carte ospedaliere, tessera di donatore di organi, certificato del gruppo sanguigno, testamento biologico;
  • abbonamento generale/metà-prezzo;
  • conti bancari, tra cui carte di credito;
  • indirizzi e-mail, buca delle lettere e campanello;
  • diplomi e certificati, certificati di lavoro (le scuole ed i datori di lavoro hanno l’obbligo di redigere nuovi certificati, se servono), tessera dell’impiegato o carta dello studente, targhe personali (porta dell’ufficio, distintivo ecc.), biglietti da visita;
  • altre tessere (associazioni, sindacati ecc.), abbonamenti a giornali e riviste, carte fedeltà.

5. Cassa malati

Gli interventi per l’adeguamento del sesso sono autorizzati, a prescindere dal fatto che le casse malati se ne assumano le spese o meno. Prima di prescrivere una terapia ormonale o di eseguire un intervento chirurgico, i medici richiedono il rilascio di una certificazione da parte di uno/una psichiatra che confermi lo status di trans e attestante il parere favorevole o sfavorevole dello/della psichiatra all’adeguamento del sesso. Le operazioni possono anche essere pagate di tasca propria, per esempio se si decide di operarsi all’estero. A meno che non si abbia stipulato un’assicurazione complementare specifica, gli interventi all’estero solitamente non vengono coperti dalla cassa malati.

Solitamente, le spese per adeguare operativamente i caratteri sessuali primari e secondari vengono rimborsati dall’assicurazione di base delle casse malati. Come tutte le prestazioni mediche, anche questi interventi devono essere valutati efficaci, appropriati ed economici, conformemente alla legge sull’assicurazione malattie. Per giustificare un intervento vengono richieste una diagnosi da parte di un medico («disforia di genere» o «transessualismo comprovato») e una conferma che l’adeguamento è necessario e non può essere presa in considerazione una variante più economica.

Talvolta, le casse malati richiedono di avere raggiunto 25 anni di età, in particolare per le operazioni chirurgiche. Sempre più contestazioni vengono sollevate contro questa regola ritenuta assurda ed inaccettabile. Nel caso in cui la cassa malati si rifiutasse di prestare la copertura necessaria, consigliamo di richiedere la consulenza dello psichiatra o di un avvocato.

I medici e le casse malati a volte richiedono due anni di terapia psichiatrica come condizione per poter sottoporsi alle operazioni e per avere la copertura assicurativa. Questa posizione è contraria alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (Schlumpf c Suisse, Arrêt du 8.1.2009, Requête no 29002/06) e agli standard medici attuali. Secondo il Tribunale federale (bge-137-i-86), qualsiasi persona trans ha il diritto a che il proprio caso sia esaminato prima di due anni. La richiesta per l’assunzione delle spese può essere inoltrata in qualsiasi momento, a prescindere dalla durata della terapia psichiatrica.

Se la vostra cassa malati ritiene che gli attuali criteri per la copertura assicurativa sono soddisfatti, tutti i trattamenti e le operazioni sono teoricamente coperti. I servizi elencati di seguito sono generalmente soggetti a un rimborso. Non possiamo tuttavia garantire che la vostra cassa malati vi fornisca il supporto necessario.

– Assistenza psichiatrica o psicologica (se lo psicologo ha ricevuto la «delega» di un medico, ovvero se lo psicologo lavora per il medico)

– Trattamento ormonale: gli estrogeni e antiandrogeni per le donne trans, testosterone e antiestrogeni per gli uomini trans

– Operazioni per gli uomini trans: mastectomia, isterectomia, ovariectomia, metoidioplastica, falloplastica (compresa la protesi per correggere la disfunzione erettile)

– Operazioni per le donne trans: aumento del seno, vaginoplastica, adamectomia, corde vocali, chirurgia facciale (la cosiddetta «facial feminisation surgery»)

– Epilazione: quando viene eseguita da un medico (dermatologo); non vengono rimborsate le sedute presso un centro di epilazione laser o un istituto cosmetico (Tribunal Fédéral, Arrêt 9C_183/2016 du 26.6.2016)

– Logopedia: con certificato da parte dello psichiatra. Solitamente viene rimborsato solo un determinato numero di sedute

L’assistenza ginecologica ed urologica è garantita sia per le donne che per gli uomini trans. In Svizzera vige il principio della libera scelta del medico. Ciò significa che ognuno può scegliere liberamente il proprio psichiatra, endocrinologo, chirurgo ecc. Dal 2012 è possibile scegliere liberamente anche l’ospedale cui ci si intende rivolgere (reparto comune).
Le persone che dispongono solo di un’assicurazione di base obbligatoria devono aspettarsi le seguenti restrizioni:

– le spese di assistenza psicologa – (non psichiatrica) – sono sostenute solo se fanno parte di una “psicoterapia delegata”, vale a dire se lo/la psicologo/a esercita in uno studio medico;

– è possibile scegliere liberamente il chirurgo tra quelli che lavorano in Svizzera nel reparto comune. Per le operazioni effettuate da chirurghi privati in strutture pubbliche o in cliniche private sono sostenuti solo i costi di un’operazione equivalente in struttura pubblica.

Le spese per prestazioni (e in particolare operazioni) effettuate all’estero non sono generalmente coperte dall’assicurazione di base. Secondo il Tribunale federale, l’assicurazione di base deve assumersi i costi di trattamenti eseguiti all’estero se questi non vengono affatto offerti in Svizzera oppure se vengono svolti ma sono legati a rischi medici esageratamente elevati. La cassa malati ha l’obbligo di chiarire dettagliatamente il rischio in Svizzera dell’operazione richiesta (decisione del Tribunale federale 9C_264/2018 dell’ 8 maggio 2019 in tedesco). Alla fine del 2015 il Tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Vaud ha stabilito che l’assicurazione di base doveva assumersi le spese per un’operazione di adeguamento genitale effettuata da una donna trans in Tailandia, basando la propria decisione sul fatto che in Svizzera i chirurghi non possiedono ancora l’esperienza necessaria per un intervento di questo genere (Cour des assurances sociales Vaud, Arrêt du 9.12.2015, ZE09.036546). È quindi possibile che un’assicurazione complementare specifica copra le spese di un’operazione effettuata all’estero. Nonostante tutto, per le operazioni genitali vi consigliamo vivamente di prendere in considerazione uno specialista all’estero a causa della qualità dei risultati delle operazioni.

A seconda della cassa malati e delle assicurazioni complementari private, vengono prese in carico prestazioni diverse. Attenzione: alcune casse malati escludono esplicitamente le operazioni per gli adeguamenti di sesso. Occorre quindi leggere attentamente i termini del contratto, l’elenco dei servizi supportati, così come tutte le clausole. Si raccomanda altresì di stipulare un’assicurazione complementare. È possibile stipulare un’assicurazione complementare con una cassa malati diversa da quella dell’assicurazione di base.

Per le donne trans che manifestano segni di calvizie (tipicamente «maschile») l’acquisto di una parrucca o parrucchino può essere coperto dall’AI (Bundesgericht, Urteil 9C_550/2012 vom 13.7.2013). L’importo massimo è fissato a CHF 1500 all’anno.

6. Bambini e adolescenti (minorenni)

Anche le persone trans sotto i 18 anni hanno il diritto di vivere in conformità con la propria identità di genere. Se un minorenne si sente una bambina, ha il diritto di indossare indumenti e accessori femminili e di farsi chiamare con un nome femminile. Il discorso analogo vale per le minorenni che si sentono un bambino: possono indossare abiti maschili, usare il bagno degli uomini ecc. Chi non si sente né un bambino né una bambina ha il diritto di farsi chiamare e di vestirsi come preferisce.

I minorenni trans non possono subire discriminazione in ambito scolastico. Può però capitare che i giovani trans incontrino difficoltà a scuola o non vengano sostenuti dagli insegnanti. TGNS consiglia di cercare il dialogo e di non ricorrere immediatamente alle vie legali, ed è a disposizione per informare le scuole e offrire consulenza/accompagnare i genitori.

I giovani possono candidarsi per un posto di tirocinio usando il nome e il sesso in cui si sentono a proprio agio. Quando però il posto di apprendistato viene confermato, bisogna presentarsi con il nome ufficiale.

Non è necessario avere raggiunto la maggiore età né avere il consenso dei genitori per assumere ormoni o sottoporsi a operazioni di adeguamento del sesso: basta aver compreso la portata dei cambiamenti, essere informati in dettaglio e essere consapevoli a che cosa si va incontro (capaci di discernimento). Purtroppo, ancora oggi in Svizzera è difficile avere accesso alle cure durante l’adolescenza perché pochi medici sono disposti a fornire tale assistenza medica e le casse malati sono restie a coprire i costi.

Per ulteriori informazioni sul cambiamento del nome e sul cambiamento della registrazione del sesso ufficiale, consultare i punti 3 e 4.

7. Asilo

L’essere trans rappresenta una ragione per cui è possibile richiedere l’asilo (art. 3 legge sull’asilo, appartenenza a un determinato gruppo sociale). Tuttavia, le richieste di asilo da parte di persone trans sono relativamente rare e quindi le autorità competenti, in casi come questi, potrebbero non sapere come trattare i loro casi nelle case di accoglienza, nella procedura di richiesta d’asilo ecc. Si raccomanda alle persone trans che cercano asilo in Svizzera a causa della loro identità di genere di rivolgersi all’ufficio di consulenza legale di TGNS.

In generale, i richiedenti l’asilo non sono liberi di scegliere il proprio medico, poiché le casse malati spesso non estendono la propria copertura a tutta la Svizzera. Dato che il numero di medici specializzati in questo campo è esiguo, consigliamo di fare domanda per essere seguiti da uno specialista.

Per ulteriori informazioni sul cambiamento del nome e sul cambiamento della registrazione del sesso ufficiale, consultare i punti 3 e 4.

8. Mondo del lavoro

Nel mondo del lavoro è vietato discriminare una persona perché è trans. È vietato ridurre lo stipendio, assegnare un lavoro diverso o licenziare una persona perché è trans. Per legge, il datore di lavoro non può impedire che una persona trans adotti sul posto di lavoro la propria identità di genere (per esempio, è vietato impedire a una donna trans di indossare gli stessi abiti, pettinatura, trucco come le colleghe in posti di lavoro analoghi). I divieti sono ammissibili solo in circostanze eccezionali.

I problemi principali sorgono spesso al momento dell’utilizzo dei vestiari o dei bagni. Il datore di lavoro ha l’obbligo di garantire la parità di trattamento e la sicurezza di tutti i suoi collaboratori: ciò significa che si deve impegnare per trovare una soluzione che faccia sentire a proprio agio la persona trans senza però ledere i diritti o dimenticare le necessità degli altri colleghi. TGNS consiglia di cercare il dialogo con le parti e di trovare una soluzione consensuale.

La legge sulla parità concerne anche le persone trans, poiché le protegge da discriminazione a causa del loro sesso. A tal riguardo, si segnala che ogni Cantone ha un ufficio di conciliazione può essere contattato in caso di problemi (uffici di conciliazione).

Quando s’inoltra una candidatura, non vige l’obbligo di dichiarare di essere una persona trans. Se però non è stato ancora effettuato il cambiamento del nome e del sesso ufficiali, al più tardi al momento in cui cominciano i colloqui o si riceve la conferma del posto occorrerà presentarsi con il nome ufficiale.

9. Discriminazioni / Violenza

È vietato discriminare una persona trans per la sua identità di genere. Si parla di discriminazione quando una persona riceve un trattamento sfavorevole senza una buona ragione (CEDU, P.V. c. Espagne, Arrêt du 30.11.2010, Requête nr. 35159/09; CEDU, Identoba and Others v. Georgia, Judgment from 12.5.2015, Application no. 73235/12). Questo vale però solo in ambito statale e di privati che svolgono compiti statali. In Svizzera la legge non proteggi i cittadini dalla discriminazione da parte di privati, ad eccezione della discriminazione sul posto di lavoro (consultare 8. Mondo del lavoro).

Ogni persona trans decide quali informazioni personali comunicare agli altri, per esempio per quanto riguarda le sue operazioni chirurgiche o il suo precedente nome. Allo stesso modo, solo la persona interessata ha il diritto di rivelare che è trans.

Attenzione: i medici non hanno il diritto di richiedere la nudità in occasione di visite mediche così come non lo hanno gli psichiatri, gli psicologi o gli endocrinologi: ognuno ha il diritto di celare il proprio corpo durante una visita medica.

Purtroppo, prima o poi la maggior parte delle persone trans deve far fronte a reazioni negative. Insulti, attacchi verbali contro singole persone e aggressioni sono punibili penalmente. Se subiscono attacchi di questa natura, le vittime devono rivolgersi alla polizia poiché gli episodi di transfobia sono punibili dalla legge. È fondamentale avere il coraggio di denunciare chi ha commesso questi reati. TGNS è al vostro fianco quando occorre aiuto.

10. Letteratura

Diritti delle persone transgender in generale

Cambiamento del nome e della registrazione del sesso ufficiale

Asilo

Assicurazioni

  • Garcia Nuñez, David / Recher, Alecs: Frau, Mann – Individuum. Die neuen medizinischen Empfehlungen zur Begleitung von Transmenschen und ihre Auswirkungen auf die Leistungspflicht nach KVG, in: Jusletter 18. August 2014