Aspetti legali

Informazioni generali

  1. Protezione della personalità / discriminazione / violenza
  2. Prima del cambiamento del nome
  3. Cambiamento del nome
  4. Modifica dell’iscrizione del sesso
  5. Medicina
  6. Cassa malati
  7. Bambini e adolescenti (minorenni)
  8. Genitorialità e matrimonio
  9. Mondo del lavoro
  10. Servizio militare
  11. Asilo
  12. Detenzione

Informazioni generali

Per quanto possibile, le informazioni corrispondono allo stato attuale. Purtroppo succede che alle persone trans non vengano riconosciuti i propri diritti e che debbano lottare per ottenerli.

Per le persone non binarie (trans), le informazioni sono sostanzialmente le stesse delle persone trans con identità di genere binaria. Tuttavia, un’importante eccezione è rappresentata dal fatto che non è possibile modificare la registrazione relativa al genere inserendo una registrazione con genere non binario (oppure nessun genere), poiché in Svizzera ogni persona deve essere registrata legalmente come «femmina» o «maschio».

Per le persone trans che, per esempio, non hanno (solo) la cittadinanza svizzera, che vivono all’estero o che hanno un’assicurazione sanitaria all’estero, le informazioni qui fornite non sono sempre direttamente valevoli. In questi casi consigliamo di richiedere una consulenza individuale.

Le persone che vivono al minimo esistenziale possono richiedere di non dover pagare le spese processuali (domanda di gratuito patrocinio). In casi difficili, il tribunale può anche decidere, su richiesta, che le spese di rappresentanza legale siano coperte dallo Stato. Se avete bisogno di un avvocato esperto e «trans-friendly», il servizio di consulenza giuridica di TGNS sarà lieta di aiutarvi.

Non è possibile far valere alcun diritto nei confronti di TGNS in base alle informazioni fornite.

Letteratura generale sui diritti dei trans:


1. Protezione della personalità / discriminazione / violenza

Il fatto che una persona sia trans fa parte della sua personalità protetta (art. 28 del Codice civile svizzero) o della sua vita privata (art. 10 e 13 della Costituzione federale; art. 8 della Convenzione europea sui diritti dell’uomo). Ciò significa che sia i privati che le autorità pubbliche devono trattare queste informazioni con riservatezza e adottare le misure necessarie per proteggere le persone trans da dichiarazioni pubbliche (outing) indesiderate. Ciò significa anche che una persona trans – a prescindere dai dati ufficiali – non può essere dichiarata tale pubblicamente contro la sua volontà, nemmeno attraverso certificati, carte da visita o simili; inoltre dev’essere rispettata la riservatezza di informazioni quali le procedure mediche a cui una persona si è sottoposta o il suo nome precedente. Le limitazioni a questa protezione sono consentite se un ufficio statale può fare riferimento a una base giuridica sufficiente, se l’outing è giustificato da un interesse pubblico o dai diritti fondamentali di altri e se è una misura proporzionata.

Le persone trans non possono essere discriminate sulla base della loro identità di genere (DTF 145 II 153). Ma attenzione, non tutto ciò che viene comunemente etichettato come discriminazione è anche una discriminazione dal punto di vista legale. Per legge, si considera discriminazione solo il fatto che una persona trans sia trattata in modo meno favorevole per il fatto di essere trans senza una giustificazione oggettiva. Il divieto di discriminazione si applica in modo completo solo nei confronti dello Stato e dei privati che svolgono funzioni statali (art. 8 cpv 2 Cost.; art. 14 CEDU). In Svizzera, tuttavia, la legge non tutela la discriminazione da parte dei privati, ad eccezione della legge sull’uguaglianza di genere sul posto di lavoro (cfr. 9. Mondo del lavoro).

Il divieto di discriminazione nel diritto penale (art. 261bis CP) include la discriminazione sulla base dell’orientamento sessuale, ma non sulla base dell’identità di genere. Chiunque neghi, in modo discriminatorio, a una persona trans un servizio offerto al pubblico, per esempio rifiutando di servire una persona trans in un negozio o in un ristorante, non è quindi perseguibile. Anche quando un gruppo incita all’odio contro le persone trans non è un reato penale in Svizzera.

Purtroppo, la maggior parte delle persone trans sperimenta prima o poi reazioni negative alla propria identità trans. Insulti, attacchi verbali, attacchi fisici o violenza sessualizzata contro una persona trans sono vietati dal Codice penale. Questi possono essere denunciati alla polizia. L’ostilità trans, cioè i reati commessi per odio nei confronti delle persone trans, non deve rimanere senza conseguenze. La denuncia di reati da parte delle persone trans può contribuire a questo obiettivo. Le vittime di reati e i loro parenti possono ricevere aiuto dai centri di Aiuto alle vittime di reati (legge concernente l’aiuto alle vittime di reati). Se necessario, il TGNS vi aiuterà a sporgere denuncia alla polizia o a contattare un centro di Aiuto alle vittime di reati.

Diverse organizzazioni registrano i casi di ostilità trans; sia le persone colpite che quelle non direttamente interessate possono segnalarla. La segnalazione rende il problema più visibile, consentendo di adottare misure più efficaci per contrastare questo problema.

Ulteriori informazioni:


2. Prima del cambiamento del nome

Tutte le persone hanno il diritto di vivere secondo la propria identità di genere, indipendentemente dal cambiamento del nome ufficiale e dell’iscrizione del sesso ufficiale. Ciò significa, per esempio, che una persona che si identifica come uomo trans può vestirsi da uomo, essere chiamata «fratello», «collega», «signore», avere la posta indirizzata al «Signor XYZ» o usare il bagno degli uomini. Le persone non binarie possono, per esempio, usare un nuovo nome e un proprio pronome ed possono chiedere che ci rivolga loro di conseguenza. Tutto questo è consentito, ma non è obbligatorio. Ciò rientra nel diritto alla privacy o alla protezione della personalità (vedi 1. Protezione della personalità / discriminazione / violenza).

Il nome ufficiale deve essere utilizzato solo nei cosiddetti rapporti ufficiali. Ciò significa che:

  • documenti privati come abbonamenti a riviste, tessere associative, contratti di affitto o conti bancari (per i quali la banca deve rispettare anche le norme sulla lotta al riciclaggio di denaro per nome) possono essere emessi con il nuovo nome anche prima della modifica ufficiale del nome;
  • tutti i documenti ufficiali come passaporto, carta d’identità o licenza di condurre possono essere modificati solo dopo il cambiamento ufficiale del nome.

Tuttavia, i vari registri (statali) sono collegati tra loro. Pertanto, in pratica, succede che il nome e il sesso ufficiali siano utilizzati in alcune aree che non fanno parte della comunicazione ufficiale. Questo vale, per esempio, per i regimi di assicurazione pensioni o per l’indirizzo sulla busta elettorale.

Ulteriori informazioni:


3. Cambiamento del nome

Il cambiamento del nome può essere richiesto senza modificare contemporaneamente la registrazione del sesso. Per il cambiamento di nome insieme al cambio di sesso, vedere 4. Modifica dell’iscrizione del sesso.

Il cambiamento del nome è di competenza dell’amministrazione del Cantone di residenza (art. 30 cpv. 1 CC). L’indirizzo esatto dell’ufficio competente è solitamente reperibile sul sito web del Cantone, cercando «cambiamento del nome». I costi variano a seconda del Cantone e vanno da circa 200 a 600 franchi. Di solito trascorrono alcune settimane o mesi dalla presentazione da quando si presenta la richiesta a quando arriva la decisione.

Affinché il nome possa essere cambiato, deve esserci un cosiddetto «motivo degno di rispetto» (art. 30 cpv. 1 CC). Essere una persona trans è considerato un motivo degno di rispetto. I requisiti esatti per il cambiamento del nome delle persone trans sono stabiliti da ciascun Cantone. Spesso è necessaria una lettera di un medico che confermi che la persona è trans.

Solo molto raramente viene ancora richiesto che un requisito sia già stato soddisfatto per un certo periodo di tempo (per esempio nel Cantone di Neuchâtel). Ciò può significare, per esempio, che la persona deve dimostrare che sta usando il nome desiderato già da due anni. Nel Cantone di Berna è stato deciso che è vietato richiedere questi periodi minimi (Direzione della polizia e del militare del Cantone di Berna, decisione del 13 ottobre 2011, BC 138/11, pubblicata in FamPra.ch 1 (2012) n. 1, pagg. 140-148).

I Cantoni di Zurigo e Vaud hanno una propria procedura per il cambiamento del nome delle persone trans. Tutte le informazioni relative a Zurigo sono disponibili a questo link. Per Vaud è possibile chiedere aiuto a Checkpoint Lausanne e alla Fondation Agnodice .

Anche le persone minorenni hanno il diritto di cambiare il proprio nome. Non è esiste un’età minima per farlo, ma devono essere «capaci di discernimento» (art. 19c cpv. 1 CC). Capacità di discernimento significa che la persona trans minorenne deve capire che cosa sia il cambiamento del nome e i suoi effetti, e deve voler effettuare il cambiamento del nome di sua spontanea volontà. I genitori non devono dare il loro consenso. Nel caso di bambini e bambine che non sono (ancora) capaci di discernimento, i genitori (o il/la rappresentante legale) possono richiedere il cambiamento del nome.

Anche le persone trans che risiedono stabilmente in Svizzera ma che non hanno la cittadinanza svizzera possono richiedere il cambiamento del nome presso l’ufficio competente del loro Cantone di residenza. Tuttavia, si consiglia di verificare preventivamente se anche il proprio Paese d’origine riconosce il nuovo nome. In caso contrario, il Paese d’origine potrebbe non rilasciare il passaporto con il nuovo nome nonostante il cambiamento in Svizzera. È possibile rivolgersi alla rispettiva ambasciata straniera, che dovrebbe essere in grado di fornire queste informazioni.

In Svizzera il nome non deve essere chiaramente maschile o femminile, e non è neanche necessario che il secondo nome scelto lo sia (per esempio, il nome «Andrea» è sufficiente e assolutamente adatto). Le persone che si identificano come non binarie possono scegliere un nome né chiaramente femminile né chiaramente maschile (per esempio «Sascha») o una combinazione mista di nomi (per esempio «Andrea Manuel» o «Martina Manuel»).

Le persone trans sono anche libere di scegliere il nome che desiderano avere. Il nome può essere inventato (per esempio «Tiktu»), ma deve essere chiaramente un nome (secondo la decisione della Corte amministrativa del Tribunale del Cantone di Friburgo, decisione 601 2020 240 del 28 giugno 2021). È vietato scegliere come nome un cognome inequivocabile (per esempio «Bernasconi») o parole che hanno chiaramente un significato diverso (per esempio «Campagna», secondo la seguente decisione: Tribunale amministrativo del Cantone di Vaud, decisione del 18 ottobre 2006, GE.2005.0219, pubblicato in FamPra.ch 8 (2007) n. 29, pag. 366-369).

I cognomi diversi per uomini e donne (per esempio i cognomi slavi o scandinavi) possono generalmente essere cambiati contemporaneamente al nome. Altri cambiamenti del cognome sono possibili se viene riconosciuto un motivo valido; la richiesta deve quindi essere giustificata. Un motivo valido può esistere, per esempio, se il nome proviene da un genitore estremamente ostile alle persone trans o ha un chiaro e inequivocabile riferimento al genere di una persona.

Se viene cambiato solo il nome, il sesso ufficiale rimane lo stesso. Ciò significa, per esempio, che una donna trans che adotta il nuovo nome «Sarah» viene registrata ufficialmente come «Sarah Keller, genere: maschile» e l’iscrizione «maschile» rimane anche sui documenti d’identità ufficiali. Se si vuole cambiare il nome e il sesso ufficiale, occorre farlo contemporaneamente e seguendo una procedura più semplice (vedi 4. Modifica dell’iscrizione del sesso).

Per ulteriori informazioni sugli effetti e sull’adattamento dei documenti dopo un cambiamento del nome, consultare le informazioni su 4. Modifica dell’iscrizione del sesso.


4. Modifica dell’iscrizione del sesso

Che cosa si può modificare?

L’iscrizione ufficiale del sesso può essere modificata (art. 30b CC). Se lo si desidera, è possibile modificare contemporaneamente il nome ed eventualmente il cognome (art. 30b cpv. 2 CC). Per cambiare il nome senza modificare l’iscrizione ufficiale del sesso: consultare le informazioni su 3. Cambiamento del nome.

Il cognome può essere modificato contemporaneamente al nome solo se è specifico per il genere, cioè diverso per uomini e donne (per esempio, signora Dzieglewska / signor Dzieglewski). Altre modifiche al cognome non possono essere effettuate contemporaneamente alla modifica dell’iscrizione del sesso. Queste modifiche devono essere richieste con una domanda separata e motivata all’amministrazione cantonale; vedi le informazioni al punto 3. Cambiamento del nome.

È possibile modificare l’iscrizione da «maschio» a «femmina» o da «femmina» a «maschio». In Svizzera, purtroppo, non è possibile non avere alcuna iscrizione del sesso, oppure avere un’iscrizione diversa da «maschio» o «femmina» (per esempio «X» o «diverso». Vedi Tribunale federale, sentenza 5A_391/2021 dell’8 giugno 2023).

Chi può far apportare la modifica?

Il cambiamento riguarda solo le persone trans e intersessuali, o per dirla con le parole della legge: «Chi ha la convinzione intima e costante di non appartenere al sesso iscritto nel registro dello stato civile» (art. 30b cpv. 1 CC).

Le persone trans che non hanno la cittadinanza svizzera ma vivono in Svizzera possono ottenere la modifica esattamente nello stesso modo presso un ufficio di stato civile svizzero. Tuttavia, si consiglia di verificare preventivamente se il Paese d’origine riconosce questo cambiamento. In caso contrario, il Paese d’origine potrebbe non rilasciare un passaporto con il nuovo nome e con la nuova iscrizione del sesso, nonostante la modifica in Svizzera. La rispettiva ambasciata estera dovrebbe essere in grado di fornire queste informazioni.

Anche le persone rifugiate (indipendentemente dallo status N, F, S o B) possono ottenere le modifiche in Svizzera. Tuttavia, questa procedura è spesso più complicata. Il servizio di consulenza giuridica di TGNS può fornire un supporto. Attenzione, in questi casi sconsigliamo vivamente di rivolgersi alle autorità o alla rappresentanza del Paese d’origine!

I minori di 16 anni e le persone sotto curatela generale necessitano del consenso del/la loro rappresentante legale (art. 30b cpv. 4 CC). Di solito si tratta dei genitori o del tutore o della tutrice. Se il consenso viene rifiutato, la persona interessata può rivolgersi all’autorità di protezione dei minori e degli adulti (ARP in Ticino, KESB in Svizzera tedesca, APEA in Svizzera francese).

Se i genitori continuano a rifiutare il consenso dopo la discussione con l’autorità di protezione dei minori e degli adulti, la modifica può essere richiesta al tribunale.

Se il tutore o la tutrice rifiuta il consenso, l’autorità di protezione dei minori e degli adulti può dare il consenso al posto suo. Se invece l’autorità di protezione dei minori e degli adulti rifiuta il consenso, la persona interessata può ricorrere al tribunale.

Dove viene effettuata la modifica?

La modifica dell’iscrizione del sesso ufficiale può essere effettuata presso qualsiasi ufficio di stato civile in Svizzera. Ciò significa che la scelta dell’ufficio di stato civile è libera e non c’è l’obbligo di recarsi all’ufficio del luogo di residenza.

Le cittadine e i cittadini svizzeri residenti all’estero possono ottenere la modifica presso la rappresentanza svizzera (ambasciata/consolato) del Paese di residenza o presso qualsiasi ufficio di stato civile in Svizzera.

Se una persona non può presentarsi di persona all’ufficio di stato civile, per esempio nel caso di persone in detenzione o residenti in case di cura, l’ufficio di stato civile può inviare un/a rappresentante a visitare la persona.

Istruzioni passo per passo

  • Fissare un appuntamento: l’appuntamento può essere preso con l’ufficio di stato civile di vostra scelta o con la rappresentanza svizzera per telefono o via e-mail. Se avete bisogno di assistenza, per esempio di una traduzione, è bene comunicarlo al momento dell’appuntamento. L’elenco di tutti gli uffici di stato civile è disponibile a questo link.
  • Portate con voi all’appuntamento: documenti d’identità, come carta d’identità/passaporto o carta d’identità per le persone straniere. Anche le persone che possono dare il loro consenso devono portare un documento d’identità e la prova che sono i/le rappresentanti legali (per esempio, il certificato di nascita in cui sono registrati i nomi dei genitori).
  • Accompagnamento: è possibile essere accompagnati/e da una persona di fiducia (amico o amica, genitore, fratello, sorella ecc.) se, per esempio, si è troppo nervosi/e o si ha paura di presentarsi all’appuntamento da soli/e.
  • Dichiarazione: per la modifica, è necessario dichiarare che la precedente iscrizione del sesso ufficiale non corrisponde alla propria identità di genere. A tal fine è necessario compilare e firmare un modulo presso l’ufficio. Il modulo deve contenere: il nome e il cognome attuali, l’indicazione del sesso attuale, la data di nascita, l’indicazione del sesso desiderato e il nuovo nome. Non vengono poste domande sull’essere trans o sulla transizione, non è consentito. Non si può nemmeno richiedere una conferma medica o psicologica dell’essere trans.
  • Riservatezza: la dichiarazione relativa alla modifica viene effettuata in una stanza separata dell’ufficio di stato civile per evitare dichiarazioni (outing) non autorizzate.
  • Costi: la modifica costa 75 franchi, se è necessario il consenso del/la rappresentante legale 105 franchi. In casi eccezionali, se l’ufficio di stato civile deve svolgere più lavoro di amministrazione, possono risultare costi maggiori. Esiste la possibilità di un esonero dalle tasse per le persone che non possono sostenere i costi.
  • Rifiuto: l’ufficio di stato civile può rifiutare la modifica solo se è evidente che la dichiarazione non è seria, per esempio se è stata fatta per scherzo o in stato di ubriachezza.
  • Validità della modifica: la modifica dell’iscrizione è valida da subito se sono presenti tutte le firme necessarie.

Effetti

Nuovi documenti d’identità: gli uffici statali di solito ricevono i nuovi dati automaticamente e non hanno bisogno di essere informati. Tuttavia, occorre richiedere personalmente l’emissione di tutti i nuovi documenti. Anche i passaporti, le carte d’identità o le carte d’identità per stranieri non vengono emessi automaticamente. I nuovi documenti possono, ma non devono, essere richiesti immediatamente; non esiste una scadenza legale entro la quale i nuovi documenti devono essere ordinati. I documenti restano validi fino alla data di scadenza. In teoria, tuttavia, le autorità possono ritirare una carta d’identità con i vecchi dati non più ufficiali. La carta d’identità per stranieri in Svizzera può essere modificata se il Paese d’origine non modifica l’iscrizione del sesso ufficiale.

L’elenco che segue può servire da guida per capire dove devono/possono essere segnalate le modifiche e quali documenti devono/possono essere emessi nuovamente:

  • Passaporto e carta d’identità, carta d’identità per stranieri, licenza/libretto di circolazione
  • Tessera di assicurazione sociale, tessera cassa malati
  • Tessera di donatore/trice di organi, tessera del gruppo sanguigno, direttive anticipate
  • Abbonamento generale / abbonamento metà prezzo
  • Conti bancari, comprese le carte di credito
  • Indirizzi e-mail, cassetta delle lettere e campanello
  • Certificati di formazione e di lavoro (attenzione: avete il diritto di richiederli, vedi 9. Mondo del lavoro), carta dello studente, badge del lavoro, targhetta sulla porta dell’ufficio, targhetta con il nome, biglietti da visita
  • Iscrizioni a club, associazioni professionali, abbonamenti a giornali e riviste, tessere clienti

Contratti: i rapporti contrattuali, come per esempio un contratto di lavoro, di affitto o telefonico, stipulati con il precedente nome e cognome e sesso, non possono essere annullati dalla controparte a causa delle modifiche del nome e/o del sesso. I contratti continuano quindi ad essere validi. Tuttavia, è consigliabile segnalare le modifiche.

Famiglia: la modifica dell’iscrizione del sesso non ha alcun effetto sul matrimonio o sull’unione domestica registrata, né modifica il rapporto giuridico con i figli già nati (art. 30b cpv. 3 CC). Ciò significa che il fatto che una persona sia trans non significa, per esempio, che il diritto di visita possa essere limitato o che la custodia dei genitori possa essere revocata. Gli uomini trans sposati la cui moglie dà alla luce un bambino o che adottano un bambino come coppia sposata diventano automaticamente il padre del bambino (vedi anche 8. Genitorialità e matrimonio.

Ulteriori informazioni:


5. Medicina

Le procedure mediche di riassegnazione del genere sono generalmente consentite. Decide unicamente la persona trans se sottoporsi o meno a una riassegnazione medica del genere e, in tal caso, a quali interventi sottoporsi. Anche l’ordine e gli intervalli dei trattamenti medici non sono fissi e possono essere definiti personalmente. Gli interventi sono solitamente pagati dalla cassa malati, ma possono anche essere effettuati a spese proprie, per esempio se si desidera effettuare un’operazione all’estero e la cassa malati svizzera non la paga.

Prima di qualsiasi trattamento è necessario il consenso informato della persona trans. Ciò significa che lo specialista curante deve fornire informazioni sul trattamento, sugli effetti dei trattamenti, sui rischi, sulle possibili alternative, sulle cure successive e sull’eventuale rischio che la cassa malati non copra i costi. Ogni persona deve essere informata in modo tale da comprendere e poter decidere liberamente a favore o contro ogni trattamento. Il consenso può essere revocato anche in un secondo momento.

Nota bene: anche il personale medico non ha il diritto di obbligare le persone trans a spogliarsi senza un motivo medico! Secondo gli psicologi e le psicologhe, gli psichiatri e le psichiatre, gli endocrinologi e le endocrinologhe non esiste un motivo che obblighi la persona a spogliarsi. Anche nel caso di altre visite mediche in cui le caratteristiche di genere non svolgono un ruolo importante, non è necessario mostrarle o dichiararle.

Il personale medico deve sempre rispettare gli standard di cura attuali e lo stato attuale delle conoscenze mediche (art. 40 LPMed). Per il trattamento delle persone trans, si tratta principalmente degli standard di cura dell’Associazione professionale mondiale per la salute delle persone transgender (World Professional Association for Transgender Health) e delle raccomandazioni svizzere (vedi letteratura). Di conseguenza, non è obbligatorio, per esempio, sottoporsi a un trattamento ormonale prima di un’operazione. Il personale medico che non è in grado di fornire un trattamento di qualità adeguata non dovrebbe fornirlo, o dovrebbe al limite solo fornire informazioni al riguardo nell’ambito del processo di consulenza.

Prima di ogni trattamento è possibile consultare vari medici e dottoresse per ottenere informazioni e decidere da chi si desidera essere curati. L’appuntamento con un medico o una dottoressa non obbliga a sottoporsi al trattamento da tale medico o dottoressa (si può anche decidere di non sottoporsi affatto a un trattamento). Il cambio di medico/dottoressa è consentito anche durante la terapia ormonale o la consulenza psicologica/psichiatrica. Viceversa, solo in casi eccezionali il personale medico (soprattutto i medici e le dottoresse che lavorano in uno studio privato) è però obbligato a curare una persona.

Per la cura ormonale e le operazioni, può succedere che i medici e le dottoresse richiedano una conferma psicologica o psichiatrica che il/la paziente è trans e che è favorevole alla riassegnazione fisica. Tuttavia, tali conferme non sono più compatibili con lo stato attuale delle conoscenze mediche che tutto il personale medico deve osservare: la diagnosi di «incongruenza di genere» secondo la classificazione ICD-11 dell’Organizzazione mondiale della sanità, a differenza della classificazione ICD-10, non è più una psicopatologia, ma una condizione legata alla salute sessuale. Poiché la classificazione come «disturbo mentale e comportamentale» è vecchia e superata dal punto di vista medico, non può più essere applicata alla pratica medica a causa degli obblighi professionali – indipendentemente dal fatto che la classificazione ICD-11 sia già stata attuata o meno per la fatturazione delle casse malati.

Ulteriori informazioni:


6. Cassa malati

In linea di principio, i costi della riassegnazione medica dei caratteri sessuali primari e secondari devono essere coperti dalla cassa malati di base se la riassegnazione viene effettuata in Svizzera. Non dovrebbe essere importante presso quale cassa malati siete assicurati. Per legge, tutte le assicurazioni di base devono fornire le stesse prestazioni. Nella pratica, tuttavia, esistono differenze e spesso alcune casse malati si rifiutano di pagare le prestazioni. Di conseguenza, non possiamo garantire che una cassa malati accetti di coprire alcuni costi in singoli casi. In caso di rifiuto, è possibile rivolgersi al servizio di consulenza giuridica di TGNS.

Attenzione: se è stata stipulata un’assicurazione con delle limitazioni, queste devono essere rispettate. Per esempio, se si ha un’assicurazione che prevede il modello con un medico di famiglia o il modello Telmed, è sempre necessario consultare prima il medico di famiglia o il servizio di consulenza telefonica. Per alcune assicurazioni sono possibili anche limitazioni sulla scelta dell’ospedale, per esempio.

Come tutte le prestazioni mediche, le misure di riassegnazione del sesso devono essere classificate come «efficaci, appropriate ed economiche» per la persona, conformemente alla legge sull’assicurazione malattie (art. 32 LAMal). È necessario che siano presenti una diagnosi di trans («disforia di genere» o «incongruenza di genere») e la conferma che la misura/terapia desiderata è necessaria, che non è possibile farne a meno e che nemmeno un’alternativa meno costosa funzionerebbe. Per quanto riguarda l’intervento di femminilizzazione del viso (Facial Feminisation Surgery, FFS), il Tribunale federale ha limitato l’obbligo di pagamento delle prestazioni in un modo che non è più compatibile con lo stato attuale della medicina, decidendo che la cassa malati è tenuta a pagare le prestazioni solo se una caratteristica sessuale secondaria, nel caso delle donne trans, è tipicamente maschile e incompatibile con il sesso femminile. Tuttavia, la cassa malati può essere tenuta a pagare per queste prestazioni se la persona trans ha incominciato a soffrire psicologicamente a causa della mancata esecuzione dell’intervento chirurgico (Tribunale federale, sentenza 9C_123/2022 del 28 novembre 2022).

Alla cassa malati devono essere fornite tutte le informazioni necessarie per chiarire il diritto alle prestazioni, ma non di più (art. 28 LPGA). Secondo la giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, la necessità medica di un trattamento di cambiamento di sesso deve essere valutata da personale medico esperto, e non da giuristi. Un tribunale che non ha le conoscenze mediche pertinenti non può sostituire le esigenze e le esperienze della persona trans con ipotesi generalizzate su ciò che è maschile e ciò che è femminile. Inoltre, non può ricadere sulla persona trans l’onere della prova dell’incongruenza di genere e della necessità medica del trattamento (Corte europea dei diritti dell’uomo, Van Kück v. Germany, sentenza del 12 giugno 2003, Application no. 35968/97, §§ 55-57, 81-82).

Molto spesso le casse malati richiedono condizioni non giustificate da un punto di vista medico, ponendo domande assurde o richiedendo informazioni insensate. Tali richieste sono inammissibili. Le casse malati e i/le loro consulenti medici devono inoltre rispettare lo stato attuale delle conoscenze mediche, in particolare gli standard di cura dell’Associazione professionale mondiale per la salute delle persone transgender (World Professional Association for Transgender Health) e delle raccomandazioni svizzere (cfr. 5. Medicina).

Le seguenti richieste, per esempio, sono inammissibili:

  • prova della quotidianità;
  • qualsiasi prescrizione relativa all’ordine o alla velocità dei trattamenti per la transizione;
  • età minima, per esempio 25 anni;
  • una consulenza psicologica o psichiatrica obbligatoria o un trattamento ormonale prima di sottoporsi a interventi per adeguamenti fisici (chirurgici). Pertanto, è anche inammissibile richiedere una durata minima del trattamento (Corte europea dei diritti umani, Schlumpf c. Suisse, sentenza dell’8 gennaio 2009, Richiesta n. 29002/06).
  • esclusione delle persone non binarie.

Lista non esaustiva delle prestazioni coperte e non coperte dalla cassa malati:

  • accompagnamento da parte di uno/a psichiatra o di uno/a psicologo/a, su prescrizione medica (art. 11b OPre): è coperto;
  • trattamento ormonale: sono coperti gli estrogeni e i bloccanti del testosterone per la femminilizzazione; sono coperti il testosterone e i bloccanti degli estrogeni per la mascolinizzazione, e anche i bloccanti della pubertà. Attenzione: i preparati ormonali che non rientrano nell’elenco delle specialità, come il Testo-Gel, non sono esclusi dall’obbligo di prestazione delle casse malattia (art. 71b OAMal). Tuttavia, i preparati ormonali importati dall’estero che non sono autorizzati in loco per scopi transitori (il cosiddetto uso off-label) non possono essere pagati (art. 71c OAMal);
  • interventi di mascolinizzazione: vengono pagati la mastectomia (compresa la fascia di compressione), l’isterectomia, l’ovariectomia, la metoidioplastica, la ricostruzione del pene (compresa la protesi erettile);
  • protesi penieno-testicolari: non vengono coperte;
  • operazioni di femminilizzazione: vengono pagati la ricostruzione del seno, la vaginoplastica, l’adamectomia, l’accorciamento delle corde vocali, gli interventi chirurgici di femminilizzazione del viso («Facial Feminisation Surgery»), il trapianto di capelli;
  • epilazione: è coperta solo se effettuata da un medico o una dottoressa (dermatologo/a); la depilazione effettuata da studi laser o saloni di bellezza non è coperta (Tribunale federale, sentenza 9C_183/2016 del 26 giugno 2016). Sia la rimozione dei peli della barba che quella dei peli del corpo (tipicamente maschile) su tutte le parti visibili del corpo in linea generale dovrebbero essere coperte. Le parti visibili del corpo comprendono anche le parti visibili quando si fa sport, si nuota o si indossano abiti estivi, per esempio (Tribunale federale, sentenza 9C_465/2010 del 6 dicembre 2010). Purtroppo, spesso la garanzia di assunzione dei costi viene concessa solo per un certo numero di sedute. Se l’obiettivo del trattamento non viene raggiunto dopo questo numero di sedute, il/la paziente può richiedere una nuova assunzione dei costi. Questo vale sia per l’epilazione con laser che quella con ago;
  • logopedia: di norma su prescrizione dello/a psichiatra. È coperto solo un certo numero di sedute.
  • parrucche o parti sostitutive dei capelli: le donne trans che soffrono di calvizie (tipicamente «maschile») possono farsele pagare come ausili dall’assicurazione invalidità (AI) (Tribunale federale, sentenza 9C_550/2012 del 13 luglio 2013). La responsabilità dell’AI non dipende da una rendita AI o dalla capacità di guadagno della persona. Il contributo è però limitato a 1500 franchi all’anno.

Le prestazioni di ginecologia e urologia sono coperte per tutte le persone trans con le caratteristiche sessuali corrispondenti.

In linea di principio, in Svizzera vige la libera scelta del medico (art. 41 LAMal). Ciò significa che ogni persona è libera di scegliere lo/la psichiatra, l’endocrinologo/a, il/la chirurgo/a, ecc. a cui rivolgersi. In caso di interventi chirurgici, anche l’ospedale (reparto comune) può essere scelto liberamente in tutta la Svizzera. Va notato che deve però trattarsi di un ospedale che figura nell’elenco, cioè l’operazione corrispondente deve essere pagata in questo ospedale. Se al posto dell’ospedale elencato nel Cantone di residenza viene scelto un ospedale elencato in un altro Cantone e l’operazione è più costosa, la cassa malati può addebitare la differenza. Per gli interventi eseguiti da medici privati e/o in cliniche private, viene pagata solo la parte corrispondente ai costi nel reparto comune.

L’assicurazione di base di solito non copre i costi per le prestazioni (in particolare gli interventi chirurgici) fornite all’estero. Esiste un’eccezione, ovvero la cosiddetta «lacuna di copertura». Secondo il Tribunale federale, le cure all’estero devono essere pagate se non sono offerte in Svizzera o se lo sono solo con un rischio medico inaccettabilmente elevato. La cassa malati deve chiarire in dettaglio il rischio in Svizzera per l’intervento richiesto (DTF 145 V 170). L’elemento decisivo è quindi se la persona può ragionevolmente sottoporsi all’intervento in Svizzera dal punto di vista medico. Non è sufficiente che all’estero venga offerta una tecnica diversa e/o che questa tecnica sia personalmente preferita. I costi inferiori all’estero possono non avere alcuna influenza. In ogni caso, è possibile che i costi siano coperti da un’assicurazione complementare. Per la chirurgia genitale, in particolare, consigliamo di prendere seriamente in considerazione questa opzione per la qualità degli interventi, nonostante i costi.

Le casse malati complementari private coprono prestazioni diverse a seconda del tipo di cassa malati e dell’assicurazione complementare scelta. Attenzione: alcune casse malati escludono esplicitamente gli interventi chirurgici di cambio di sesso. È quindi importante leggere i termini e le condizioni, il catalogo delle prestazioni e anche le clausole scritte in piccolo prima di firmare il contratto. L’assicurazione complementare è consigliata, per le persone trans. L’assicurazione complementare e l’assicurazione di base non devono necessariamente essere stipulate con la stessa cassa malati.

Se pagate voi stessi le cure mediche indicate, queste spese possono essere detratte dalle tasse come spese mediche.

Ulteriori informazioni:

  • Garcia Nuñez, David / Recher, Alecs, Frau, Mann – Individuum. Die neuen medizinischen Empfehlungen zur Begleitung von Transmenschen und ihre Auswirkungen auf die Leistungspflicht nach KVG (Donna, uomo – individuo. Le nuove raccomandazioni mediche per l’accompagnamento delle persone trans e il loro impatto sull’obbligo di fornire prestazioni ai sensi della LAMal), in: Jusletter 18 agosto 2014


7. Bambini e adolescenti (minorenni)

Anche i bambini e le bambine trans hanno diritti: i diritti dei bambini valgono anche per loro. Il diritto più importante di ogni bambino è l’interesse superiore del bambino (art. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo). L’interesse superiore del bambino è il principio guida anche quando si tratta di bambini e bambine trans. I genitori, le scuole, ecc. non devono fare male ai bambini e alle bambine trans, ma devono fare in modo che possano svilupparsi bene e in modo sano. Il diritto dei genitori di crescere il bambino o la bambina conferisce loro alcuni diritti decisionali su di loro, ma i genitori non devono abusare di questo diritto a scapito del bambino o della bambina. Nel caso dei bambini trans, ciò significa soprattutto che devono essere riconosciuti nella loro identità di genere, che devono poter essere se stessi e che non devono subire alcuno svantaggio a causa della loro identità di genere.

Anche le persone trans di età inferiore ai 18 anni possono quindi vivere secondo la loro identità di genere. Per esempio, le ragazze trans possono indossare gonne, gioielli, essere chiamate con un nome femminile ecc. I ragazzi trans possono per esempio usare un nome maschile, usare i bagni degli uomini ecc. Anche i bambini e le bambine e i/le giovani non-binari/e possono vestirsi, essere chiamati come vogliono ecc.

Se i genitori rifiutano di accettare che un bambino o una bambina sia trans, per esempio punendolo/a per il suo aspetto, cercando di sottoporlo/a a «misure di conversione», impedendo una transizione necessaria dal punto di vista medico o minacciandolo/a in caso di transizione, è possibile rivolgersi all’autorità di protezione dei minori. I bambini e le bambine minacciati possono anche cercare protezione in centri come lo Schlupfhuus di Zurigo.

I bambini e le bambine trans hanno il diritto di essere informati e consultati in modo adeguato all’età e allo sviluppo quando si tratta di loro (art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo). Per esempio, una scuola deve coinvolgere un bambino trans quando si tratta di trattare con lui. Non è quindi sufficiente parlare con i genitori. In tutti i procedimenti giudiziari che riguardano (anche) un bambino, quest’ultimo può ricevere il sostegno di un avvocato o un’avvocata per i minori.

Le scuole devono proteggere e rispettare i diritti dei bambini e delle bambine trans (art. 11 Cost). Gli alunni e le alunne trans hanno il diritto di essere riconosciuti/e nella loro identità di genere. Ciò significa, per esempio, che le bambine trans hanno il diritto di essere chiamate con il nuovo nome che loro stesse hanno scelto e ci si rivolga a loro come bambine, se lo desiderano. Anche i documenti come gli elenchi di classe, le tessere degli studenti o le pagelle scolastiche devono essere rilasciati con il nuovo nome, se richiesto, indipendentemente dal fatto che sia ufficiale o meno. Questo perché la scuola non può rendere pubblica la transessualità dei bambini e delle bambine trans contro la loro volontà (art. 10 Cost.; art. 8 CEDU). Se un alunno o un’alunna trans viene trattato/a non correttamente (transfobicamente) a causa del suo genere, oppure se viene aggredito/a o osteggiato/a, la scuola è obbligata a intervenire e a proteggere il/la bambino/a. Per questo motivo, è ammissibile anche il licenziamento di un/un’insegnante che si rifiuta sistematicamente di rivolgersi a un alunno trans con il suo nome da ragazzo e usando la forma «lui» (Tribunale federale, sentenza 8C_385/2022 del 14 giugno 2023).

Per quanto concerne i/le bambini/e trans nei campi scuola, nella partecipazione alle lezioni sportive o nell’uso dei bagni e dei guardaroba, si deve tenere conto innanzitutto del benessere del/a bambino/a e del divieto di discriminazione. I/la bambini/e trans hanno il diritto di partecipare in modo paritario a tutte le attività scolastiche senza essere esposti/e a pericoli o minacce. È compito della scuola rendere possibile tutto ciò senza che il/la bambino/a trans debba affrontare ostilità o pericoli. L’opuscolo «Trans Schüler_innen – Best-Practice-Leitfaden für eine Transition in Schule und Ausbildung» (in tedesco) / «Élèves trans et non binaires – Guide de bonnes pratiques» (in francese) contiene molte informazioni pratiche su come comportarsi con gli alunni e le alunne trans.

I giovani possono candidarsi all’apprendistato utilizzando il nome che hanno scelto e in conformità con la propria identità di genere. Tuttavia, se vengono accettati/e per un apprendistato, devono indicare il loro nome ufficiale e la loro identità di genere. Vedi anche le informazioni sotto 9. Mondo del lavoro.

Per il cambio di sesso ormonale e chirurgico, gli/leadolescenti non devono essere maggiorenni, non devono cioè avere già compiuto 18 anni (art. 19c cpv. 1 CC). Il fattore decisivo è infatti lo sviluppo individuale. Ma anche se non esiste un’età minima, gli interventi di riassegnazione fisica del sesso vengono avviati solo a partire dall’inizio della pubertà, di solito con l’uso di bloccanti della pubertà. Gli/le adolescenti che capiscono precisamente a cosa vanno incontro, che sono ben informati/e e che hanno ben compreso le conseguenze del trattamento in questione (cioè sono «capaci di discernimento») possono assumere ormoni e sottoporsi a interventi. Il consenso dei genitori non è necessario e non deve essere considerato una condizione. I trattamenti medici sono di esclusiva competenza della persona capace di discernimento, ovvero di intendere e di volere. Solo se l’adolescente non è in grado di giudicare in merito a un trattamento necessario, i genitori (o il rappresentante legale) possono decidere per lui/lei.

Per cambiare il proprio nome (di battesimo) e il proprio sesso, vedere al punto 3. Cambiamento del nome e 4. Modifica dell’iscrizione del sesso.

Ulteriori informazioni:


8. Genitorialità e matrimonio

Non esistono norme speciali sulla medicina riproduttiva per le persone trans; queste e le norme sulla genitorialità sono state emanate dal punto di vista delle persone cis. Pertanto, esistono non solo numerose ambiguità, ma anche varie norme che, se applicate alla lettera alle persone trans, porterebbero chiaramente a una discriminazione, per lo più inammissibile.

Medicina riproduttiva

Le persone trans possono far conservare il proprio sperma o i propri ovuli. La durata della conservazione dello sperma o degli ovuli è limitata per legge a due volte cinque anni. Una proroga è possibile solo se una persona è diventata sterile a causa di una malattia (art. 15 LPAM). È il caso delle persone trans che assumono ormoni o che hanno subito l’asportazione degli organi riproduttivi. Pertanto, dovrebbe esser permesso conservarli per un periodo superiore a dieci anni. I costi non sono coperti dall’assicurazione di base della cassa malati. È possibile che i costi per la conservazione siano coperti dall’assicurazione complementare, ma spesso la conservazione non è elencata nelle prestazioni.

In Svizzera, le coppie possono essere assistite dal punto di vista medico per la riproduzione solo se si svilupperà un cosiddetto «rapporto di filiazione» con entrambi i genitori (art. 3 cpv. 2 LPAM). Il concepimento di un bambino con cellule spermatiche donate (donazione di sperma da parte di terzi) è consentito solo alle coppie sposate (art. 3 cpv. 3 LPAM). Se una persona ha conservato i propri spermatozoi, il/la su/oa partner può rimanere incinta con essi, indipendentemente dal fatto che la coppia sia sposata o meno. Se una persona ha conservato gli ovuli, solo lei può usarli per rimanere incinta. In Svizzera è vietata la donazione di ovuli, anche al/la proprio/a partner (coniuge); sono vietate anche la donazione di embrioni e la maternità surrogata (art. 4 LPAM).

Adozione

In materia di adozione, alle persone trans si applicano le stesse regole delle persone cis. Le persone trans non possono essere discriminate nella procedura di adozione statale (art. 8 Cost.).

Rapporto di filiazione con il/la bambino/a

In Svizzera, un bambino o una bambina non può avere più di due genitori legali. La persona che ha partorito il bambino è considerata uno dei due genitori («madre»). Il rapporto con l’altra persona può nascere dal matrimonio con la «madre», dal riconoscimento del/a bambino/a prima o dopo la nascita o da una decisione di un tribunale (art. 252 CC). Se al secondo genitore viene negata la genitorialità legale, è possibile seguire la procedura come per l’adozione di un figliastro (art. 264c CC). Nella pratica, tuttavia, questa strada richiede molto tempo.

Chiunque sia registrato come «uomo» e sia sposato con la persona che partorisce diventa automaticamente «padre» (art. 255 CC). Questo vale anche per gli uomini trans, anche se non possono essere i genitori biologici.

Se la persona che partorisce è sposata con una persona registrata come «donna», anche questa diventa automaticamente madre dalla nascita. Tuttavia, questo vale solo se il/la bambino/a è stato /a concepito/a in Svizzera attraverso un intervento di medicina riproduttiva e la donazione di sperma (art. 255a CC). La situazione non è molto chiara quando non si rende necessaria la donazione di sperma perché la partner è trans. A nostro avviso, sarebbe una discriminazione illegittima e una violazione dei diritti del bambino se anche in questo caso non si creasse un rapporto di filiazione con entrambi i genitori fin dalla nascita.

Nel caso di coppie non sposate, la persona che fornisce lo sperma può riconoscere il bambino durante la gravidanza e quindi diventare il genitore legale dalla nascita. Trattandosi di un/a figlio/a biologico/a, il riconoscimento deve essere possibile anche se la persona che fornisce lo sperma è trans ed è registrata ufficialmente come «femmina».

Registrazione come madre / padre

In linea di principio, la persona che ha dato alla luce il bambino è registrata come «madre». Purtroppo questa iscrizione vale anche per gli uomini trans, anche se sono ufficialmente registrati come «uomo».

Le donne trans con il cui sperma è stato concepito il bambino vengono registrate come «padre». La situazione giuridica non è chiara se una donna trans concepisce un figlio con la propria moglie cis, soprattutto se la coppia fa ricorso alla medicina riproduttiva in Svizzera. Infatti, nel caso di due donne cis, entrambe diventano automaticamente «madre» fin dalla nascita (art. 255a CC). Se la donna trans viene registrata come «padre» semplicemente perché non ha avuto bisogno di una donazione di sperma da parte di terzi per il concepimento, riteniamo che ciò costituisca una discriminazione illegale (art. 8 Cost.).

Una registrazione errata (uomini trans come «madre», donne trans come «padre») non tiene conto del diritto al riconoscimento dell’identità di genere ed espone il/la bambino/a e i genitori al rischio di discriminazione. I padri e le madri trans che hanno cambiato la loro iscrizione ufficiale di genere dovrebbero quindi almeno poter ottenere un documento ufficiale dall’ufficio di stato civile che non li dichiari pubblicamente trans.

Protezione della maternità / «congedo di paternità»

Ogni persona incinta gode di speciali diritti di protezione ai sensi del diritto del lavoro e ha diritto ad almeno 14 settimane di «congedo di maternità» dopo il parto (art. 16b e segg. LIPG). Ogni persona incinta o partoriente ha questi diritti, comprese le persone trans registrate come «maschio». Il genitore che non ha partorito il bambino ha diritto a due settimane di «congedo di paternità» se è il genitore legale del bambino (art. 16i e segg. LIPG). Questo diritto vale indipendentemente dal sesso.

Transizione come genitore o coniuge / partner registrato/a

I genitori trans e le persone trans sposate o in unione domestica registrata hanno lo stesso diritto di vivere secondo la propria identità di genere e di effettuare la transizione, come le altre persone trans.

I/le coniugi e i/le partner registrati/e di persone trans hanno generalmente il diritto di essere informati/e sulla condizione di trans della persona con cui convivono e sull’imminente transizione, ma hanno anche il dovere di sostenere il/la partner trans (art. 159 CC). Il fatto che il matrimonio non sia più ragionevole a causa del coming out o della transizione del/la partner, e che quindi si possa divorziare prima di due anni dalla separazione, deve essere permesso solo in casi eccezionali (art. 115 ZGB).

La genitorialità legale non può essere annullata per il fatto che una persona è trans, e il contatto con i figli non può essere limitato. Anche in caso di divorzio, i figli non possono essere allontanati da un genitore, e il diritto di visita non può essere limitato solo perché la persona è trans (Corte europea dei diritti dell’uomo, A.M. e altri c. Russia, sentenza del 6 luglio 2021, domanda n. 47220/19).

Ulteriori informazioni:


9. Mondo del lavoro

La legge sulla parità dei sessi si applica anche alle persone trans e protegge dalla discriminazione sulla base dell’identità di genere in ambito lavorativo (RTF 145 II 153). Ogni Cantone ha un proprio ufficio di conciliazione a cui ci si può rivolgere in caso di problemi. Ciò significa, per esempio, che non sono consentiti la non assunzione, il licenziamento, la riduzione dello stipendio o il trasferimento a una posizione inferiore perché una persona è trans. Il divieto di presentarsi al lavoro in conformità con la propria identità di genere (per esempio vietando a una donna trans di indossare gli stessi abiti, acconciature, trucco, ecc. di quelli delle colleghe nella stessa posizione) è ammissibile solo se non è discriminatorio, ma necessario e proporzionato (Commissione europea dei diritti umani, Kara v. the United Kingdom, decisione del 22 ottobre 1998, Applicazione n. 36528/97).

Non è obbligatorio dichiarare di essere trans in una candidatura, a meno che non sia un’informazione rilevante per il lavoro specifico (questo è raramente il caso). Tuttavia, se il nome e l’iscrizione del sesso non sono ancora stati cambiati ufficialmente, il nome e il sesso ufficiali devono essere comunicati al più tardi quando il datore di lavoro conferma l’assunzione. Questo è necessario perché, per esempio, l’elaborazione dei contributi AVS e della cassa pensioni dipende, tra l’altro, dall’iscrizione del sesso. Se l’offerta di lavoro viene ritirata perché la persona è trans, ciò costituisce una discriminazione illegale.

I datori di lavoro hanno anche un obbligo di diligenza nei confronti dei/delle dipendenti trans (art. 328 CO). Ciò include, tra l’altro, che la persona non può essere dichiarata pubblicamente trans contro la sua volontà, né internamente né esternamente, e che devono essere prese le misure necessarie perché questo non succeda. Di conseguenza, l’attestato di lavoro vienerilasciato rispettando l’identità di genere della persona trans. Su richiesta della persona trans, questo vale anche se il nome o l’iscrizione del sesso non sono ancora stati cambiati ufficialmente. Anche i datori di lavoro precedenti sono tenuti, se richiesto, a dare un nuovo attestato di lavoro rispettando l’identità di genere, conformemente all’obbligo di diligenza postcontrattuale. Questo vale anche a prescindere dal cambiamento dell’iscrizione ufficiale del nome e del sesso. Per quanto riguarda l’uso dei guardaroba, delle doccia o dei bagni, l’obbligo di diligenza implica che il datore di lavoro deve garantire che venga trovata una soluzione in cui la persona trans si senta sicura e a proprio agio, ma che tenga anche conto delle legittime esigenze dei colleghi e delle colleghe e sia praticabile. Raccomandiamo quindi di cercare una soluzione individuale appropriata e adeguata per tutte le parti coinvolte (vedi servizio di consulenza giuridica di TGNS).

L’incapacità lavorativa dovuta a un intervento chirurgico di adeguamento del sesso è trattata allo stesso modo di un’altra incapacità lavorativa dovuta a malattia, vale a dire che si ha diritto al mantenimento del salario (art. 324a CO). Si tratta infatti di trattamenti indicati dal punto di vista medico. La durata dell’incapacità lavorativa, ovvero il periodo di convalescenza dopo un’operazione, dipende tra l’altro dal tipo di lavoro. Per esempio, se si svolgono lavori fisici la convalescenza potrebbe durare più a lungo rispetto a se si svolge un lavoro in ufficio. Non è consentito esigere da una persona trans di prendere un congedo (non retribuito) per le operazioni o di ridurre le ore di lavoro straordinario. Poiché gli interventi chirurgici di adeguamento del sesso possono generalmente essere programmati, il datore di lavoro e il/la suo/a dipendente devono tenere conto reciprocamente delle esigenze di entrambi, per quanto possibile, nel pianificare la data dell’operazione. Tuttavia, il datore di lavoro deve tenere conto del fatto che potrebbe succedere che la data dell’operazione non possa essere scelta liberamente.

Ulteriori informazioni:


10. Servizio militare

Per le donne trans, il servizio militare obbligatorio termina quando l’iscrizione del sesso ufficiale viene cambiata in «femmina» (art. 59 cpv. 2 Cost.). Prima di questo momento è possibile richiedere un certificato medico che dichiari l’inidoneità al servizio militare e quindi l’esenzione dal servizio stesso. Nella maggior parte dei casi, tuttavia, i contributi sostitutivi devono essere pagati.

Gli uomini trans sono idonei al servizio militare se hanno cambiato ufficialmente l’iscrizione del sesso in «maschio» (art. 59 cpv. 1 Cost.). Tuttavia, possono essere dichiarati doppiamente non idonei con un certificato medico. Ciò significa che non devono svolgere il servizio militare e non devono nemmeno entrare nella protezione civile o prestare servizio civile. Nella maggior parte dei casi, devono però pagare i contributi sostitutivi.

I contributi sostitutivi devono essere pagati per un massimo di undici anni o fino all’età di 37 anni (art. 3 LTEO). Nell’anno in cui viene cambiata l’iscrizione ufficiale del sesso, le donne trans devono pagare solo se effettuano la modifica dopo il 1° luglio. Gli uomini trans devono pagare già nell’anno in cui viene cambiata l’indicazione del sesso solo se effettuano il cambiamento prima del 1° luglio.

Le persone trans che vogliono entrare nell’esercito e sono in grado di farlo dovrebbero poter prestare servizio. Raccomandiamo alle persone trans interessate a prestare servizio militare di rivolgersi per tempo e direttamente al Servizio specializzato Donne nell’Esercito e Diversità dell’Esercito svizzero.

Poiché attualmente esistono solo le opzioni «servizio militare» e «doppia inidoneità», l’accesso delle persone trans alla protezione civile e al servizio civile non è ancora chiaro. Di conseguenza, esiste il rischio di discriminazione inammissibile (art. 8 Cost). Per accedere alla protezione civile, una persona trans dovrebbe essere dichiarata idonea al servizio civile anziché doppiamente inidonea al servizio militare; mentre, per svolgere il servizio civile, una persona deve prima essere dichiarata idonea al servizio militare e poi fare domanda per il servizio civile in alternativa.


11. Asilo

L’essere trans, o la persecuzione basata sull’identità di genere o sull’espressione di genere, è un motivo riconosciuto per la concessione dell’asilo (art. 3 LAsi, appartenenza a un gruppo sociale). È importante che nella procedura d’asilo la persona dichiari sin dall’inizio alla SEM di essere trans.

Le persone richiedenti l’asilo hanno il diritto di essere protette dall’ostilità nei confronti delle persone trans e dal riconoscimento della loro identità di genere, anche nei centri di accoglienza. Tuttavia, consigliamo vivamente di non ospitare le persone trans nei centri d’asilo collettivi. L’esperienza dimostra che la protezione dalla violenza non può essere garantita.

Tutti le persone richiedenti l’asilo hanno diritto a un’assistenza legale gratuita. Questo è indipendente dallo Stato. Vi consigliamo di approfittare di questa offerta.

Le persone trans richiedenti l’asilo possono esprimere il desiderio di voler essere intervistate solo da donne durante il colloquio di asilo. La persona intervistatrice deve avere sufficiente familiarità con l’argomento trans per consentire una procedura d’asilo equa.

Le persone trans richiedenti l’asilo devono avere un accesso non discriminatorio alle cure mediche. Soprattutto, il trattamento ormonale deve poter continuare senza interruzioni e, se necessario, deve essere resa possibile una consulenza psicologica/psichiatrica sensibile alle esigenze delle persone trans e rifugiate. Le informazioni contenute sotto il punto 6. Cassa malati si applicano all’assunzione dei costi per il trattamento di adeguamento del sesso. Tuttavia, le persone richiedenti asilo sono solitamente limitate nella scelta del personale medico e le casse malati spesso non pagano le cure in tutta la Svizzera. Poiché ci sono solo pochi e poche specialisti/e per i trattamenti specifici per persone trans, per garantire una qualità sufficiente può rendersi necessario organizzare un trattamento al di fuori del Cantone.

Le persone trans richiedenti l’asilo in Svizzera a causa della loro identità di genere sono invitate a contattare il gruppo TGNS Trans Refugees and Asylum Seekers ().

Per cambiare l’iscrizione del proprio nome e del proprio sesso, vedere sotto i punti 3. Cambiamento del nome e 4. Modifica dell’iscrizione del sesso.

Ulteriori informazioni:


12. Detenzione

Le persone trans hanno diritti anche quando sono in carcere. Il Centro svizzero di competenze in materia di esecuzione di sanzioni penali (CSCSP) ha pubblicato un documento di base (La presa in carico delle persone LGBTIQ+ in ambito detentivo) su questo tema. In relazione alle persone trans detenute, si segnalano i seguenti punti:

Principi

  • Protezione da ogni forma di violenza da parte di altri detenuti e del personale
  • Divieto di discriminazione: per esempio l’accesso all’istruzione, al lavoro e alle opportunità di svago deve essere garantito senza discriminazioni e i diritti di visita devono essere sicuri e non discriminatori

Riconoscimento dell’identità di genere, dell’espressione di genere e delle esigenze mediche

  • Rispetto del nome desiderato e della forma di cortesia appropriata nelle comunicazioni, indipendentemente dalle iscrizioni ufficiali
  • Accesso all’abbigliamento, ai mezzi ausiliari (fasce, parrucche ecc.) e ad altri prodotti (per esempio il trucco) necessari per l’espressione dell’identità di genere
  • Diritto alla parità di accesso all’assistenza sanitaria (specifica per la transizione) e garanzia di continuità delle cure
  • Possibilità di consentire di accedere alla procedura di cambiamento del nome e di sesso

Alloggiamento

  • Consentire l’assegnazione delle donne o degli uomini in base alla loro identità di genere, coinvolgere la persona trans nel processo decisionale e rivedere e adattare l’assegnazione se necessario
  • Nessun isolamento o segregazione in ragione del fatto di essere trans, ma fornire la possibilità di alloggiare in una cella singola

Perquisizione corporea

  • Eseguire la perquisizione corporea in due fasi
  • La perquisizione corporea deve essere effettuata da una persona del genere preferito dalla persona trans, se necessario da persone diverse per la parte inferiore e superiore del corpo
  • Divieto di perquisizione corporea per determinare le caratteristiche sessuali

Altro

  • Formazione del personale su come trattare i/le detenuti/e trans
  • Creare un ambiente sicuro in cui sia possibile fare coming out
  • Fornire l’accesso a informazioni specifiche sulle persone trans e l’accesso e il contatto con le organizzazioni trans, se richiesto
  • Identificare le persone trans che sono state perseguitate nel loro Paese d’origine e fornire un sostegno adeguato, se necessario

Ulteriori informazioni: